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adempimenti » Attività di panificazione

  • DATA:
    01-02-2007
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    12-04-2011

L’art. 4 del Decreto Legge n. 223/2006 (G.U. n. 153 del 4 luglio 2006), convertito con Legge n. 248/06 (G.U. n. 186 dell’11 agosto 2006), ha abrogato la Legge 1002/1956 che subordinava l’apertura di un panificio ad una licenza rilasciata dalla Camera di commercio. Chi vuole aprire un nuovo panificio e chi vuole trasformare o trasferire impianti esistenti deve ora presentare una DIA-Dichiarazione di Inizio Attività (o SCIA-Segnalazione Certificata di Inzio Attività) al Comune competente per territorio.
In casi particolari come in Friuli-Venezia Giulia, la DIA (o SCIA) va presentata alla locale Camera di Commercio.

La DIA/SCIA deve essere accompagnata dalla documentazione prevista dal legislatore (autorizzazione dell'ASL, autorizzazione alle emissioni in atmosfera, titolo abilitativo edilizio, permesso di agibilità dei locali, indicazione del responsabile dell'attività produttiva).
I compiti di vigilanza e di sanzione sono affidati ai Comuni stessi.

Ufficio Registro Imprese
Fonte: Redazione Camera di commercio
  • LINK:
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