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adempimenti » Albo imprese artigiane

  • DATA:
    01-02-2007
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    03-05-2010

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 443/1985 (Legge Quadro per l’Artigianato), l’iscrizione nell’Albo imprese artigiane:
- è obbligatoria (tranne che nel caso delle Srl multipersonali, per le quali l'iscrizione è facoltativa),
- è costitutiva dell’impresa artigiana ed
- è condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Requisiti
I requisiti richiesti per l’iscrizione all’Albo sono i seguenti:
a) cittadinanza italiana o di uno dei Paesi UE; per i cittadini extracomunitari è richiesto il permesso di soggiorno per uso lavoro autonomo;
b) maggiore età;
c) svolgimento del proprio lavoro, anche manuale, in misura prevalente e continuativa nel processo produttivo;
d) possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi statali nel caso di particolari attività (es. imprese di pulizia, impiantisti, autoriparatori, facchinaggio ecc.); nel caso di società è sufficiente che i requisiti tecnico-professionali sussistano in capo ad uno dei soci partecipanti all’attività d’impresa;
e) possesso in capo all’impresa di licenze o autorizzazioni previste dalla legge per l’esercizio dell’attività;
f) insussistenza di condizioni ostative all’iscrizione (fallimenti, provvedimenti antimafia, ecc.);
g) autonomia aziendale (possesso di attrezzature idonee allo svolgimento dell’attività, pluralità di committenti ecc.);
h) numero di dipendenti non superiore a determinati limiti, che variano da 8 a 40 secondo il tipo di contratto (apprendisti o non apprendisti), di lavorazione (in serie o non in serie) e di settore (edilizia, trasporti, abbigliamento, ecc.);
i) produzione di beni (anche semilavorati) e/o prestazione di servizi, ad esclusione delle seguenti attività:
- attività agricola;
- attività di intermediazione commerciale (somministrazione di alimenti e bevande, commercio all’ingrosso, al dettaglio, ecc.);
- attività ausiliarie di queste ultime (agente, mediatore, ecc.).

Forme giuridiche ammesse
Ai sensi degli articoli 3 e 5, comma 3, della Legge n. 443/1985, così come modificati, rispettivamente, dalla Legge 20 maggio 1997, n. 133 e dalla Legge 5 marzo 2001, n. 57, possono attualmente essere iscritte all’Albo imprese artigiane le imprese costituite secondo le seguenti forme giuridiche:
- imprese individuali;
- società in nome collettivo:
- società in accomandita semplice;
- società a responsabilità limitata (sia unipersonale che pluripersonale);
- società cooperative;
- consorzi e società consortili.

Le due condizioni essenziali richieste sono le seguenti:
a) che la maggioranza dei soci (ovvero uno nel caso di due soci) svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo;
b) che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale (art. 3, comma 2, L. n. 443/1985).

Incompatibilità
Per i soggetti iscritti all’Albo delle imprese artigiane sono previste le seguenti incompatibilità:
- svolgere un’attività con rapporto di lavoro subordinato;
- essere titolare o socio prestatore d’opera in altre imprese iscritte all’Albo imprese artigiane;
- ricoprire cariche quali socio accomandatario, amministratore unico di Srl, presidente del consiglio d’amministrazione di società di capitali.
L’art. 3, comma 5, della L. n. 443/1985 stabilisce come norma generale che, “in ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana”.

Modalità di iscrizione
Sono tenuti all'iscrizione all’Albo delle imprese artigiane il titolare dell'impresa con requisiti artigiani o, nel caso di società con tali requisiti, i soci che partecipano al lavoro, nonché gli eventuali collaboratori familiari (ovvero i familiari entro il terzo grado e gli affini entro il secondo).
Dal 1° aprile 2010 la comunicazione di iscrizione deve essere effettuata obbligatoriamente tramite la Comunicazione Unica, con modalità diverse a seconda di quanto disposto in materia dalle singole Regioni (ad esempio in alcune Regioni l'Albo artigiani viene sostituito dal Registro Imprese e pertanto vigono le regole del Registro Imprese).

L’iscrizione nell’Albo imprese artigiane comporta inoltre l’iscrizione del titolare dell’impresa, dei familiari coadiuvanti e di tutti gli eventuali soci che partecipano all’attività negli Elenchi Nominativi degli esercenti attività artigiana. A tale iscrizione consegue l’apertura di una posizione previdenziale INPS dei soggetti sopra indicati.

Modifiche o cessazioni
Le denunce di modificazione o di cessazione dell’attività devono essere presentate alla Commissione Provinciale per l’Artigianato entro 30 giorni dalla data dell’evento.

Ufficio Albo imprese artigiane
Fonte: Redazione Camera di commercio
  • LINK:
Albo imprese artigiane

  
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